
L’uscita da scuola
Molte sono le problematiche con cui si debbono confrontare dirigenti scolastici e docenti. Tra questi, uno di primaria importanza riguarda il ritorno a casa dei ragazzi. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di minori per cui si hanno delle responsabilità che possono sfociare anche nel penale. Come comportarsi? Cosa dice la legge? Da quale età, secondo la legge, è possibile lasciare che gli alunni tornino a casa senza essere accompagnati? Quando serve l’autorizzazione dei genitori? Cercherò di dare una risposta a questi interrogativi rifacendomi alle norme vigenti.
Spesso qualche docente, specialmente nei rientri pomeridiano, si è ritrovato ad aspettare che qualche genitore ritardatario venisse a prendere il figlio a scuola perché non poteva lasciarlo andare da solo. Alle giuste rimostranze del docente, il genitore rispondeva che non aveva nessuno e che lui (o lei) usciva dal lavoro a quell’ora e non poteva farci niente. Sono ormai discussioni superate in quanto, finalmente, l’uscita da scuola dei minori di 14 anni viene normata dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Tale atto normativo, infatti, all’Art. 19-bis – Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, recita testualmente: «1.- I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
2.- L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche». Adesso basta una semplice autorizzazione per togliere le responsabilità che gravano sull’istituzione scolastica, ma anche sul servizio di trasporto scolastico. L’autorizzazione deve essere scritta e va firmata, come riporta la norma, da “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184”. Ancora, l’autorizzazione deve riportare anche le indicazioni relative al tragitto che il ragazzo deve compiere per arrivare a casa.
Sull’autorizzazione i genitori devono dichiarare di aver attivato un percorso educativo volto a potenziare l’autonomia del proprio figlio, che riguarda anche la possibilità di effettuare da solo l’itinerario scuola-casa in sicurezza, a piedi, in bicicletta e con i mezzi di trasporto scolastici; che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente e in sicurezza, senza accompagnatori; che il proprio figlio durante il tragitto sarà controllabile anche tramite il cellulare che porta con sé.
I genitori autorizzano la scuola, e per essa i docenti della classe, a consentire l’uscita autonoma dell’alunno al termine delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed esonera, inoltre, la scuola dalla responsabilità inerente all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico, nel tempo di sosta alla fermata utilizzata e nella salita e discesa dal mezzo di trasporto.
Con la Nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017, riguardante l’Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, applicativa dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella Legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stata sancita, come già ampiamente illustrato, l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di sotto dei 14 anni di età. La disposizione prevede che si possa applicare alla responsabilità genitoriale la possibilità di autorizzare sia l’uscita autonoma dalla scuola dei minori, frequentanti la scuola media e il primo periodo della secondaria, sia il loro utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto scolastici. In tal modo, si esonerano da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d’istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate.
Le nuove disposizioni dicono che i ragazzi possono uscire da soli anche se minori di 14 anni, infatti, parla di «uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni». Quindi, tecnicamente – a certe condizioni – anche un bambino di quinta elementare sarebbe autorizzato ad andare a scuola e a tornare a casa da solo. Le condizioni a cui si è appena fatto cenno sono:
- l’età del minore;
- il suo grado di autonomia;
- il contesto specifico.
Anche se non esplicitamente affermato, è ben difficile che la scuola consenta il ritorno a casa da solo ad un bambino di prima elementare che, di norma, ha 5-6 anni, che non è autonomo per conoscere il percorso verso la sua abitazione e che deve attraversare delle strade o delle zone poco sicure da ogni punto di vista. Lo stesso non si potrebbe dire di un ragazzino di 12-13 anni che sa già come muoversi.
Alcune sentenza della Corte di Cassazione che la scuola è responsabile della sicurezza e dell’incolumità degli alunni che si trovino all’interno della struttura. Questo elimina ogni responsabilità della scuola per eventuali incidenti, anche gravi, che dovessero verificarsi al di fuori della struttura, sia prima dell’entrata, sia dopo l’uscita la stessa Corte, però, obbliga i docenti alla sorveglianza attiva anche prima dell’entrata in classe, cioè nel lasso di tempo tra il varcare la soglia della struttura e l’entrata in classe. Per tale motivo, molti istituto nel relativo Regolamento di Istituto specificano che i docenti impegnati alla prima ora devono essere presenti almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, anzi prima del suono della campanella di entrata. Il Codice Penale, agli articoli 589 e 590, afferma che la posizione di garanzia con finalità di protezione non si esaurisce con la fine delle lezioni, ma solo con il cessare delle esigenze di tutela conseguenti al passaggio dello studente al genitore, al tutore o a persona indicata nella delega.
Nell’autorizzazione che la famiglia deve consegnare alla scuola, deve essere indicato, anche, cha la famiglia stessa ha provveduto ad istruire il proprio figlio sui comportamenti da tenere per strada e sul percorso da fare per ritornare a casa. E qui ritorna in ballo il ruolo educativo della famiglia. È opportuno rammentare che l’art. 30 della Costituzione assegna innanzitutto ai genitori il diritto-dovere di istruire ed educare i figli; coerentemente l’art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n.53 -Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale- nell’indicare le finalità generali da perseguire nella definizione delle norme generali sull’istruzione, precisa che il Governo è delegato ad adottare dette norme “nel rispetto… delle scelte educative della famiglia”. Per cui, se i genitori non autorizzano la scuola all’uscita autonoma degli alunni, permangono gli obblighi di vigilanza e il minore al suono della campanella per poter uscire da scuola dovrà essere affidato direttamente dal docente dell’ultima ora di lezione al genitore o alla persona indicata sulla delega scritta a suo tempo consegnata alla segreteria della scuola.
In questo caso sorge il problema del tempo-lavoro aggiuntivo che il docente dedica a tale mansione oltre il suo obbligo da contratto. Questo tempo come viene riconosciuto? In realtà non viene riconosciuto in nessun modo e l’unica alternativa del docente è quella, molto remota della denuncia dei genitori per abbandono di minore.
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