L’anno di prova

L’anno di prova

16 Maggio 2020 0 Di giuseppe perpiglia

Introduzione

L’anno di prova per i docenti neo-assunti è diventato sempre più complesso, infatti, gli obblighi che incombono sui neo-assunti sono sempre più impegnativi. Il periodo di prova e di formazione del personale docente ed educativo è disciplinato dall’art. 1, commi dal 115 al 120, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. In particolare il comma 115 recita: «Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l’effettiva messa in ruolo». Da questo enunciato si capisce l’importanza del periodo di prova. A mia memoria, mai nessuno è stato dichiarato non idoneo alla fine dell’anno di prova, anche a causa della lunga gavetta che i docenti, nella stragrande maggioranze dei casi, sono costretti a fare prima di entrare nei ruoli della pubblica istruzione. Questo, comunque, non intacca la valenza del periodo di formazione e prova che deve essere affrontato con serierà, facendone occasione vera di crescita professionale. Gli obiettivi, le modalità di valutazione, le attività formative ed i criteri di valutazione sono fissati con decreto ministeriale, mentre la loro applicazione spetta al dirigente scolastico, dopo aver sentito il parere del Comitato di Valutazione.

In caso di esito negativo, il docente neo-assunto sarà sottoposto ad un ulteriore anno di prova e solo in caso di ulteriore negatività, il contratto sarà sciolto. Nella validità dell’anno di prova interviene anche la variabile tempo. Infatti, esso deve essere svolto per almeno 180 giorni, di cui almeno 120 devono essere dedicati ad attività didattiche.

Il periodo di formazione e prova è finalizzato a verificare le competenze professionali, sia nel campo della didattica, sia in quello dell’organizzazione. Le attività richieste hanno, invece, lo scopo di consolidare le competenze previste dal profilo del docente e gli standard professionali richiesti.

Le attività previste comportano un impegno di 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio ed alla partecipazione alle attività di formazione.

Per stilare la sua programmazione annuale, il docente neo-assunto deve poter disporre di tutti i documenti necessari, a partire dal PTOF, che gli devono essere messi a disposizione dal dirigente scolastico. Nella programmazione il docente neo-immesso deve indicare gli apprendimenti attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive sia a favore dei BES sia per valorizzare le eccellenze, gli strumenti ed i criteri di valutazione.

Tutti questi contenuti vanno condivisi con il proprio docente tutor.

Ai fini della verifica del docente neo-assunto saranno considerati anche l’attitudine alla collaborazione, l’interazione con le famiglie ed il personale scolastico, la capacità di affrontare relazioni complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva ed il sostegno al piano di miglioramento dell’istituzione scolastica.

Il patto per lo sviluppo professionale

Entro il secondo mese dalla presa di servizio, il docente neo-assunto, con la collaborazione del docente tutor, stila un primo bilancio delle competenze, ciò al fine di indicare i punti da potenziare, ma anche di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.

Per dare giusta importanza a tutto questo lavoro e dargli una strutturazione efficace, viene sottoscritto un patto per lo sviluppo professionale tra il dirigente scolastico ed il docente neo-assunto, basato sul bilancio delle competenze, anche dopo avere ascoltato il docente tutor. Il patto per lo sviluppo professionale chiama all’impegno, non solo il docente neo-assunto, ma anche il dirigente scolastico ed il docente tutor.

Al termine del periodo di prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, stila un nuovo bilancio delle competenze per registrare i progressi, l’impatto delle azioni formative attivate e gli ulteriori sviluppi necessari.

Le attività formative

Le attività formative comprendono:

  1. Incontri propedeutici e di restituzione finale per massimo 6 ore;
  2. Laboratori formativi per una durata complessiva di 12 ore;
  3. Peer to peer ed osservazione in classe, per complessive 20 ore;
  4. Formazione on line, per 20 ore forfettarie.

Gli incontri propedeutici, la restituzione finale ed i laboratori formativi sono esperiti a livello di ambito territoriale. Il docente neo-assunto ha facoltà di scegliere, tra quelle offerte dall’ambito territoriale, le proposte formative che meglio si adattano alle proprie esigenze. Di norma, le 12 ore dedicate ai laboratori vengono articolate in 4 incontri di 3 ore ciascuno. Il DM 27 ottobre 2015, n. 850, al quarto comma dell’articolo 8, individua le aree trasversali su cui debbono vertere i laboratori, anche se non escluse aggiunte in base ai bisogni formativi territoriali.

Formazione peer to peer

Interessante la modalità peer to peer, che potremmo tradurre tra pari. È prevista, infatti, una reciproca osservazione in classe concordata tra docente tutor e docente neo-assunto “per favorire il consolidamento ed il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe”. La sequenza di tali osservazioni ricade nella progettazione preventiva. Le osservazioni relative all’attività peer to peer sono oggetti di specifica relazione del docente neoassunto.

Formazione on line

Per la formazione on line, la Direzione Generale si avvale della struttura tecnica dell’Indire che dedica ai docenti neo-assunti una specifica piattaforma. L’attività on-line non deve essere vista come attività a sé stante e fine a sé stessa, ma come strettamente connessa con le parti in presenza, per consentire di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente al percorso complessivo.

Si conferma, infine, che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione. La durata di tale formazione, ovviamente molto forfettaria, sono prevede 20 ore. In seno ad essa è prevista l’elaborazione di un portfolio professionale per documentare la progettazione, la realizzazione e la valutazione delle attività didattiche. Il portfolio professionale, in formato digitale, dovrà contenere:

  1. Uno spazio per la descrizione del proprio curricolo professionale;
  2. L’elaborazione del bilancio delle competenze iniziali;
  3. La documentazione delle fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte e delle azioni di verifica intraprese;
  4. La realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

Infine, è bene ricordare che le attività svolte dal docente neo immesso nell’ambito della formazione peer to peer vanno documentate e inserite nella piattaforma. Si richiede di descrivere l’azione con materiali documentali quali:

  1. i materiali predisposti dal docente (schede, slide, video, immagini, fotocopie di testi),
  2. i materiali elaborati dagli studenti durante e dopo la sessione di lavoro,
  3. i video o le immagini riprese durante le attività (sempre che si disponga della liberatoria dei genitori e siano rispettate tutte le norme sulla privacy),
  4. le osservazioni a caldo degli studenti, del tutor o del docente stesso.

Il docente tutor

Elemento imprescindibile per un corretto ed efficace svolgimento dell’anno di prova è il docente tutor. Tale figura è scelta dal dirigente scolastico, sentito il parere del Collegio dei docenti, tra i colleghi in possesso di uno o più requisiti enunciati all’allegato A, tabella 1 del decreto 11 novembre 2011, n. 194, nonché di adeguate competenze culturali e didattiche, ma anche attitudine al tutoraggio ed al counseling.

La funzione del docente tutor è molto delicata ed importante per cui è necessario accettarla con molta serietà e con la necessaria consapevolezza del ruolo. Egli, infatti, deve accogliere il neo-assunto nella comunità professionale, favorendone la partecipazione alle attività collegiali. L’accompagnamento del docente-tutor è uno degli elementi portanti del modello di formazione dell’anno di prova. Come indicato nella nota n.39533 del 4 settembre 2019 del MIUR, è infatti il tutor “che assicura il collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come mentore per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento”.

Ecco una tavola sinottica presa in prestito dal sito www.professionistiscuola.it che si riferisce all’attività del docente tutor e del docente neo-immesso all’interno della formazione peer to peer.

Il docente tutor deve, inoltre, esercitare “ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento” (DM 850, art. 12, c. 4).

Di seguito, una piccola sintesi dei compiti del docente tutor e del docente neo-assunto nelle due vesti di osservatori e di insegnanti:

  • il docente tutor in azione di insegnamento esercita l’attività professionale concordata con attenzione ai descrittori previsti, mentre nel ruolo di osservatore annota punti deboli, punti forti, domande da porre e primi consigli da fornire al docente neoassunto.
  • Il docente neo-assunto in azione di insegnamento esercita l’attività professionale concordata con attenzione ai descrittori previsti, mentre nel ruolo di osservatore annota gli elementi di qualità a lui ignoti riscontrati nell’attività del tutor, individua o fa ipotesi sul meccanismo che li ha prodotti, annota domande da porre al tutor, in seguito al confronto professionale che si instaura; compie autovalutazione della propria azione didattica in termini di punti deboli e punti forti e di livello di soddisfazione.

Il colloquio finale

Alla fine dell’anno di prova, nel periodo compreso tra la fine della attività didattiche, esami compresi, ed il termine dell’anno scolastico, il dirigente scolastico convoca il Comitato di Valutazione per un parere sul superamento del periodo di prova. Il docente neo-assunto deve sostenere un colloquio davanti al Comitato di Valutazione. Il colloquio inizia con la presentazione delle attività didattiche e della documentazione contenuta nel portfolio professionale, già consegnato al dirigente che a sua volta avrà cura di trasmetterlo, almeno 5 giorni prima del colloquio stesso, al Comitato di Valutazione.

Dopo il colloquio, il Comitato di Valutazione si riunisce ed in tale occasione il docente tutor ed il dirigente presentano le rispettive relazioni, nonché la documentazione relativa alla formazione effettuata. Il parere del Comitato di Valutazione è obbligatorio ma non vincolante.

In caso di giudizio favorevole il dirigente emette un provvedimento motivato di conferma in ruolo.

L’anno di prova va inteso come un anno che il docente neo-assunto deve sfruttare per vivere significative iniziative di formazione e di supporto, che gli consentano di inserirsi pienamente nella comunità professionale di prima assegnazione; d’altro canto, il docente tutor ed il corpo docente in generale devono offrirgli il “senso” di una comunità che lo sa accogliere e valorizzare.

 

Articoli correlati:

  1. Legge 13 luglio 2015, n. 107
  2. CM 5 novembre 2015, n. 36167
  3. DM 27 ottobre 2015, n. 850
  4. Nota n.39533 del 4/9/2019
  5. Indire – portale per i neo-assunti
  6. Un docente nuovo
  7. Competenze e conseguenze
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