L’educazione alla cittadinanza  2a parte

L’educazione alla cittadinanza 2a parte

28 Agosto 2019 0 Di giuseppe perpiglia

prima parte

Il comma 9 abroga l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione introdotto dall’art. 1 del decreto legge n. 135 del 01/09/2008 e gli annessi commi 2 dell’art. 4 (valutazione delle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione) e 10 dell’art. 17 (accertamento delle conoscenze e competenze nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione in sede di esame finale del primo ciclo).

L’art. 3, comma 1, elenca le tematiche da trattare nell’ambito del neo-insegnamento. Si tratta di un mare magnum composto da 8 punti in cui si fa ricadere di tutto e di più. Alle voci dell’elenco bisogna aggiungere, come riportato dal successivo comma 2, l’educazione stradale, l’educazione alla salute ed al benessere, l’educazione al volontariato e l’educazione alla cittadinanza attiva. Queste tematiche, caratterizzate tutte dall’esigenza di essere trattate in maniera trasversale, sono presenti da tempo nella scuola e sono state sballottate di qua e di là. Si pensi all’educazione alla convivenza civile di morattiana memoria.

Questo modesto scritto, queste riflessioni che mi piace condividere con voi, non pretendono certo di fare l’esegesi del decreto legge n. 1264/2019, per cui salterò a piè pari l’art. 4, sulla Costituzione che, in buona sostanza, ripropone quanto previsto nell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, e l’art. 5 che si occupa, invece, dell’educazione alla cittadinanza digitale. Questa scelta non certo perché io consideri questi argomenti poco importanti, bensì perché già patrimonio delle scuole e dei docenti.

L’art. 6 prevede, a decorrere dal 2020, l’assegnazione di una cifra pari a € 4 milioni annui finalizzati ad attività di aggiornamento. Non si tratta di un nuovo finanziamento, aggiuntivo rispetto ai precedenti, ma solo di uno storno dal budget previsto dalla legge n. 107/2013 e riservato all’aggiornamento dei docenti.

L’art. 7 auspica un rafforzamento ed un potenziamento della collaborazione tra scuola e famiglie, anche grazie all’integrazione del Patto di corresponsabilità, documento da estendere alla scuola primaria. Quasi come un ninnolo praticamente superfluo, un pleonastico senza importanza, alla fine dell’articolo è aggiunto il seguente periodo che riporto in modo testuale: «Gli articoli dal 412 al 414 del Regio Decreto del 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati». I tre articoli richiamati riguardano le eventuali punizioni da comminare agli alunni in caso di comportamenti difformi o comunque trasgressivi. L’abrogazione di tali articoli, a mio parere, è un fatto molto grave e dalle conseguenze non facilmente prevedibili. Per quanto mi riguarda sono convinto che esse saranno molto negative e sicuramente controproducenti. Il ragazzo, come qualunque altra persona a prescindere dall’età, ha bisogno di un limite, ha bisogno di prendere coscienza in maniera decisa, di rendersi conto in modo netto che ha superato tale limite e che per questo deve pagare uno scotto. Deve subire una temporanea limitazione alla sua libertà, alla stessa libertà che non ha saputo utilizzare in modo consono ed adeguato al contesto. La certezza della pena diventa un fattore di primaria importanza come deterrente per comportamenti fuorvianti o non socialmente corretti.

Uno studente che ha superato i limiti comportamentali ed etici imposti a priori e non ne paga le conseguenze si sentirà in diritto di perpetrare tali atteggiamenti ed inoltre potrà servire da esempio per gli altri, innescando meccanismi emulativi. Questo potrebbe portare, facile profezia, ad una ulteriore disgregazione del tessuto relazionale presente nell’istituzione scolastica. Tessuto che, in molte realtà, è già abbastanza compromesso e lacerato.

Il semplice mandare un ragazzo che ha compiuto una birichinata dal dirigente scolastico, oppure inviare alla famiglia una nota informativa sulle malefatte del proprio figliolo ha la funzione, non certo di una vendetta o di una rivalsa del più forte nei confronti del più debole, bensì quella di far capire al ragazzo stesso che è andato oltre i limiti che già conosceva, che il suo comportamento non è stato adeguato al contesto, che ha mancato di rispetto ai compagni, al docente, alla comunità. Deve far capire, ancora, cosa più importante, che ogni nostra azione ha delle conseguenze, positive o negative.

Ancora, con l’abrogazione degli articoli 412, 413 e 414 del RD n. 1297/1928, che fine farà il voto del comportamento? Su quali criteri si baserà la sua valutazione? Sono domande a cui il DDL in questione non dà risposte. E non indica alternativa alcuna. Prosegue, in tal modo, il processo di delegittimazione di tutto il mondo della scuola e dei docenti in particolare.

L’art. 8, Scuola e Territorio, invita ad aprire ulteriormente la scuola al territorio promuovendo e potenziando la costituzione di reti, in particolare con il volontariato. Continua l’atteggiamento ipocrita ed incoerente verso il mondo del volontariato e di tutto il terzo settore. Sia il primo che il secondo sono sotto attacco nella speranza e con l’intenzione, dichiarata dai fatti, di poterlo controllare per i propri fini e non per il miglioramento della società. Tutto ciò a dispetto del dettato costituzionale che all’art. 2 recita testualmente: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

L’albo nazionale delle buone pratiche, previsto dall’art. 9, è una buona idea che, comunque, deve essere verificata al momento della sua attuazione. A questo è abbinato, al successivo art. 10, un concorso nazionale con lo scopo di valorizzare le esperienze migliori.

L’art. 11 prevede una relazione alle Camere, con cadenza biennale, da parte del ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca circa i risultati relativi all’applicazione della legge.

Dopo la clausola di salvaguardia (art. 12), l’art. 13 –Clausola di invarianza finanziaria- ribadisce, a scanso di equivoci, che “l’attuazione della presente legge” deve avvenire “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

La conclusione, meramente personale, è che questa legge è stata emanata non nel tentativo di risolvere qualche problema o promuovere qualche miglioramento, ma solo per dare una boccata d’ossigeno, in verità misera, ad un governo che ne aveva tanto bisogno. Ma anche per dare fiato alle trombe (o ai tromboni?) di un partito che delle grida e delle urla ha fatto la sua colonna sonora.

Le critiche sono state esposte nel corpo dell’articolo ma, per onestà intellettuale, devo aggiungere che introdurre in modo strutturato lo studio della Costituzione e la promozione dell’educazione al volontariato come forma elevata di cittadinanza attiva è cosa buona. Speriamo che il prossimo governo ed il prossimo ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca diano maggior senso e maggiore efficacia a tale legge che, allo stato dei fatti, si presenta, tapina, come un documento raffazzonato alla bell’e meglio.

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Educazione alla Cittadinanza